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30 giorni di congedo per invalidità

2025-07-30 09:08

Gabriele

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30 giorni di congedo per invalidità

Art. 7 del Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011...

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Congedo per Cure ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 119/2011

???? Attenzione: comunicazione importante per i colleghi con invalidità superiore al 50%

Nexsus informa tutto il personale interessato che, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, è previsto un congedo retribuito per cure destinato ai lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, riconosciuta come invalidità civile.

Possono beneficiare del congedo:

  • I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% da parte delle autorità competenti.

Durata del congedo

  • Il congedo è fruibile per un massimo di 30 giorni per anno solare.

  • Può essere utilizzato in modalità frazionata o continuativa, secondo le necessità terapeutiche del lavoratore.

Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata direttamente al datore di lavoro, occorre:

  1. Certificazione medica rilasciata da:

    • un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, oppure

    • una struttura sanitaria pubblica.

  2. La certificazione deve attestare la necessità di cure connesse alla patologia invalidante già riconosciuta.

  3. Il lavoratore dovrà inoltre fornire documentazione attestante l’effettiva esecuzione delle cure. In caso di terapie ripetute o cicliche, è ammessa una attestazione cumulativa rilasciata dalla struttura curante.

Aspetti economici e giuridici

  • Il congedo per cure non incide sul periodo di comporto, cioè non si somma al limite massimo di assenze per malattia previsto dal CCNL.

  • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista per le assenze per malattia.

  • L’onere economico del congedo è interamente a carico del datore di lavoro, poiché non indennizzabile dall’INPS (come chiarito dagli interpelli del Ministero del Lavoro n. 1/2006 e n. 22/2013).

  • Il datore di lavoro non può limitare né negare il diritto al congedo, che è previsto per legge.

I lavoratori con un’invalidità riconosciuta superiore al 50% possono richiedere fino a 30 giorni annui retribuiti per sottoporsi a cure mediche legate alla loro patologia invalidante.
È indispensabile che le cure siano prescritte e documentate da enti sanitari pubblici o convenzionati.
Il diritto al congedo è tutelato dalla legge e non pregiudica né la retribuzione né la posizione giuridica del lavoratore.

Per ulteriori informazioni o iscrizioni all'unica associazione sindacale fatta da soli infermieri per infermieri, contatta Nexsus: nexsus@infermiericonnessi.it

Lascia un WhatsApp al 3343323420

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