

Il nuovo CCNL 2022/2024 introduce piccoli ma significativi aggiornamenti, che meritano di essere esaminati con attenzione. L'articolo 31, in particolare, si concentra sul servizio di pronta disponibilità, un tema cruciale per molti lavoratori. Ma di cosa si tratta esattamente? La pronta disponibilità è un servizio che richiede al dipendente di essere sempre reperibile. L'obiettivo è duplice: permettere al lavoratore di raggiungere rapidamente la struttura in caso di necessità o, in alternativa, fornire assistenza a distanza, che sia tramite telefono o strumenti informatici, rispettando i tempi e le modalità stabilite dall'azienda. Per garantire la massima efficienza, all'inizio di ogni anno, l'Azienda o l'Ente redige un piano dettagliato per la gestione delle emergenze. In questo documento, vengono specificati i reparti, i servizi e i profili professionali che saranno soggetti al servizio di pronta disponibilità. Inoltre, ogni quattro mesi, l'azienda e i sindacati si incontrano per valutare insieme l'uso effettivo del servizio. È importante sottolineare che la pronta disponibilità è riservata esclusivamente al personale che opera nei reparti previsti dal piano e in un numero sufficiente a garantire la copertura. Di norma, il personale coinvolto fa parte della stessa unità operativa. È esclusa, invece, la partecipazione del personale amministrativo. Solitamente, questo servizio si svolge durante i turni notturni e nei giorni festivi, assicurando sempre il riposo settimanale al lavoratore. Nel caso in cui il turno di pronta disponibilità cada in un giorno festivo, il dipendente ha il diritto di richiedere una giornata di riposo compensativo, senza che l'orario settimanale subisca riduzioni. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro e i compensi, il nuovo CCNL specifica che un turno di pronta disponibilità ha una durata di 12 ore e dà diritto a un compenso lordo di 1,80 € per ogni ora, con la possibilità di aumenti in base alla contrattazione aziendale. Inoltre, i turni lavorati a seguito di una chiamata di emergenza vengono retribuiti come straordinario, oppure possono essere recuperati o inseriti nella banca ore del dipendente. Se la chiamata di emergenza interrompe il riposo obbligatorio di 11 ore, queste devono essere recuperate immediatamente dopo il servizio. In casi eccezionali, il recupero può avvenire entro un massimo di tre giorni. Per quanto riguarda i limiti, non sono ammessi più di sette turni al mese per ciascun dipendente, salvo eccezioni durante il periodo estivo. Solo nei giorni festivi è concesso svolgere due turni nello stesso giorno. Per il personale dell'ARPA, il limite scende a una media mensile di sette turni a quadrimestre, senza mai superare i nove turni in un singolo mese. Infine, è bene sapere che le aziende, in base alle proprie esigenze organizzative, hanno la facoltà di individuare ulteriori situazioni in cui prevedere la pronta disponibilità (Art. 6, comma 3, lett. g). I compensi previsti per questo servizio sono finanziati attraverso il Fondo premialità e condizioni di lavoro (Art. 64). L'articolo 31 del nuovo CCNL 2022/2024 sostituisce il precedente articolo 44 del CCNL del 2 novembre 2022. Per i colleghi che hanno compiuto i 60 anni, su richiesta del lavoratore, possono (rispettando le regole sindacali): le Aziende possono attivare nel rispetto del CCNL: Ridurre il numero di turni notturni Accorciare la durata del turno di lavoro. Dare priorità nella richiesta di part-time Facilitare l’accesso a lavoro agile o lavoro da remoto Esentare da turni notturni e reperibilità. Le aziende con i sindacati devono verificare ogni anno se queste politiche vengono davvero applicate e con quali risultati. Info/cambi/iscrizioni: Gabriele - WhatsApp 3343323420 nexsus@infermiericonnessi.it
Il Servizio di Pronta Disponibilità nel Nuovo CCNL 2022/2024: Cosa C'è da Sapere


















