



Come noto, la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), ai commi 354 e 355, ha introdotto una tassazione agevolata al 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. Negli ultimi giorni l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto fondamentale: "Tutto ciò che non rientra in questa definizione resta fuori." Con la risposta n. 272 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia ha risposto al quesito di un’azienda sanitaria che chiedeva se la tassazione ridotta potesse essere applicata anche a: ore di pronta disponibilità (reperibilità); prestazioni svolte in occasione di consultazioni elettorali. La risposta è stata negativa per entrambe. Perché la reperibilità è esclusa? La pronta disponibilità è regolata dall’art. 44 del CCNL ed è un servizio che vincola il lavoratore, ma non è lavoro straordinario in senso tecnico. Per questo motivo non può accedere alla tassazione agevolata del 5%. Le prestazioni svolte in occasione delle consultazioni elettorali, pur essendo attività extra e retribuite come straordinario, non rientrano nell’art. 47. Alla base della decisione c’è un principio giuridico chiaro: Questo orientamento è stato confermato da: Corte di Cassazione, ordinanza n. 2778/2021; Corte Costituzionale, sentenza n. 264/2017. Il testo della Legge di Bilancio parla in modo tassativo di straordinario dell’art. 47, e nulla più. Le aziende dovranno: distinguere con precisione le voci retributive; applicare il 5% solo alle ore di straordinario “in senso stretto”; procedere al recupero delle somme indebitamente detassate nei mesi precedenti. Per l’Agenzia delle Entrate, la detassazione al 5% riguarda solo lo straordinario previsto dall’art. 47 del CCNL Sanità. le ore di pronta disponibilità (art. 44); le prestazioni elettorali. Le aziende, quindi, sono obbligate a recuperare le somme già detassate in modo improprio. Nexsus scrive oggi a tutte le forze politiche: Il lavoro è stato svolto, il servizio è stato garantito, la reperibilità pesa sulla vita privata e familiare. Nexsus sarà al fianco di ogni infermiere affinché nessuno debba restituire un solo centesimo per errori interpretativi non imputabili ai lavoratori.
l’agevolazione si applica solo allo straordinario previsto dall’articolo 47 del CCNL.
Anche quando la chiamata viene pagata “a titolo di straordinario”, non è assimilabile all’articolo 47, che disciplina lo straordinario vero e proprio legato a esigenze eccezionali.Escluse anche le attività elettorali
Anche queste, dunque, restano tassate in modo ordinario.Il principio richiamato dall’Agenzia
le norme agevolative si interpretano in modo restrittivo e non possono essere estese oltre ciò che è scritto.
Implicazioni operative per aziende e lavoratori
In conclusione
Restano escluse:
È una decisione tecnicamente ineccepibile, ma profondamente ingiusta verso gli infermieri, che ogni giorno garantiscono servizi indispensabili.La posizione di Nexsus:
evitate che a dicembre si mettano le mani nelle tasche degli infermieri.
Per pochi euro di IRPEF non si può continuare a umiliare una professione che dà sempre molto più di ciò che riceve.




























