facebook
whatsapp

© Nexsus2025

© Nexsus2024

Permessi retribuiti, sicuro di conoscerli tutti?

2025-07-30 09:07

Gabriele

NORMATIVA, nexsus, infermieri, normativa, ccnl, 20192021, connessi, permessi, retribuiti, art-50, 51, 52, 53, 54,

Permessi retribuiti, sicuro di conoscerli tutti?

Permessi retribuiti sanità...

e894cd3a-47db-44e9-8283-cefe39452e46.jpeg15c69638-218d-4b5b-9a06-234280a3a5fe.jpegb6161432-5e9d-456d-a0de-d9ce7b11e444.jpeg75282109-36c3-4731-8c89-a31ba977bc9f.jpg


Permessi e Congedi Retribuiti per i Dipendenti: Normativa e Diritti

La disciplina dei permessi e congedi retribuiti costituisce un aspetto fondamentale nella gestione del rapporto di lavoro, tutelando le esigenze personali e familiari dei dipendenti nel rispetto dell’organizzazione dei servizi. Di seguito si illustrano i principali riferimenti normativi in materia, con indicazione delle modalità di fruizione e dei diritti riconosciuti.

Articolo 50 – Permessi Giornalieri Retribuiti

  1. Partecipazione a concorsi, esami e aggiornamento professionale
    I dipendenti hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti per:

  • Partecipare a concorsi pubblici ed esami, comprese le selezioni interne (progressioni tra le aree), limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.

  • Partecipare ad attività di aggiornamento professionale facoltativo, anche in modalità telematica, purché pertinenti con l’attività lavorativa, fino a un massimo di 8 giorni per anno solare.

  1. Lutto familiare
    Sono concessi 3 giorni consecutivi di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado, o del convivente come definito dalla Legge n. 76/2016. Il permesso deve essere fruito entro 7 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.

  2. Matrimonio
    In occasione del matrimonio o dell’unione civile, il dipendente ha diritto a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito, da fruire entro 45 giorni dalla data dell’evento. In casi eccezionali e documentati, è possibile concordarne la fruizione entro un massimo di 12 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative.

Nota: Tutti i permessi di cui al presente articolo sono retribuiti, non incidono sul monte ferie e sono computati ai fini dell’anzianità di servizio.

Articolo 51 – Permessi Orari Retribuiti per Motivi Personali o Familiari

Ogni dipendente ha diritto a un monte annuo di 18 ore di permessi retribuiti per esigenze di carattere personale o familiare, con le seguenti caratteristiche:

  • Fruibili anche in frazioni inferiori all’ora, purché dopo la prima ora.

  • Non richiedono motivazione né documentazione giustificativa.

  • Non incidono sul monte ferie e sono utili ai fini dell’anzianità di servizio.

  • Non sono cumulabili, nella stessa giornata, con altri permessi, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 33 della Legge 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001.

Per i dipendenti in regime di part-time, il monte ore è proporzionato alla durata della prestazione lavorativa.

Articolo 52 – Permessi Previsti da Norme di Legge

Rientrano in questa tipologia:

  • Permessi ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992:
    Fino a 3 giorni mensili (oppure 18 ore) di permesso retribuito per l’assistenza a familiari con disabilità grave, secondo la programmazione mensile prevista.

  • Donazione di sangue o midollo osseo:
    Il dipendente ha diritto a permessi retribuiti, previo preavviso di almeno 3 giorni, salvo situazioni di urgenza.

Tutti i permessi sopra indicati sono validi ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. In caso di lavoro a tempo parziale, il monte ore è riproporzionato.

Articolo 53 – Congedi per Donne Vittime di Violenza di Genere

Alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati contro la violenza di genere è riconosciuto un congedo retribuito fino a 90 giorni lavorativi, fruibili entro 3 anni.

  • La richiesta deve essere presentata con almeno 5 giorni di preavviso e corredata da idonea documentazione.

  • Il trattamento economico è equiparato a quello previsto per il congedo di maternità.

  • È possibile, su richiesta, ottenere trasferimenti o modifiche all’orario di lavoro per garantire maggiore tutela.

Articolo 54 – Permessi per Visite Mediche, Terapie e Diagnostica

Il dipendente ha diritto a 18 ore annue di permesso retribuito per sottoporsi a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

  • È obbligatorio presentare un’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria (pubblica o privata).

  • I permessi possono essere fruiti sia su base oraria che giornaliera.

  • Sono compatibili con le norme sul periodo di comporto.

  • In caso di urgenze, la richiesta può essere inoltrata fino a 24 ore prima dell’orario di servizio previsto.

Articolo 55 – Permessi Orari a Recupero

Il dipendente può richiedere permessi orari, con obbligo di successivo recupero, previa autorizzazione del responsabile dell’unità operativa di appartenenza.

  • La durata giornaliera dell’assenza non può superare la metà dell’orario di lavoro previsto, per un massimo di 36 ore annuali.

  • La richiesta deve essere presentata con congruo anticipo, e comunque entro un’ora dall’inizio della giornata lavorativa, salvo comprovate urgenze.

  • Le ore non lavorate devono essere recuperate entro due mesi, pena una proporzionale decurtazione della retribuzione.
Gabriel, infermiere connesso

e894cd3a-47db-44e9-8283-cefe39452e46.jpeg15c69638-218d-4b5b-9a06-234280a3a5fe.jpegb6161432-5e9d-456d-a0de-d9ce7b11e444.jpeg75282109-36c3-4731-8c89-a31ba977bc9f.jpg


e894cd3a-47db-44e9-8283-cefe39452e46.jpeg15c69638-218d-4b5b-9a06-234280a3a5fe.jpegb6161432-5e9d-456d-a0de-d9ce7b11e444.jpeg75282109-36c3-4731-8c89-a31ba977bc9f.jpg


e894cd3a-47db-44e9-8283-cefe39452e46.jpeg15c69638-218d-4b5b-9a06-234280a3a5fe.jpegb6161432-5e9d-456d-a0de-d9ce7b11e444.jpeg75282109-36c3-4731-8c89-a31ba977bc9f.jpg