



Permessi e Congedi Retribuiti per i Dipendenti: Normativa e Diritti La disciplina dei permessi e congedi retribuiti costituisce un aspetto fondamentale nella gestione del rapporto di lavoro, tutelando le esigenze personali e familiari dei dipendenti nel rispetto dell’organizzazione dei servizi. Di seguito si illustrano i principali riferimenti normativi in materia, con indicazione delle modalità di fruizione e dei diritti riconosciuti. Partecipazione a concorsi, esami e aggiornamento professionale Partecipare a concorsi pubblici ed esami, comprese le selezioni interne (progressioni tra le aree), limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove. Partecipare ad attività di aggiornamento professionale facoltativo, anche in modalità telematica, purché pertinenti con l’attività lavorativa, fino a un massimo di 8 giorni per anno solare. Lutto familiare Matrimonio Nota: Tutti i permessi di cui al presente articolo sono retribuiti, non incidono sul monte ferie e sono computati ai fini dell’anzianità di servizio. Ogni dipendente ha diritto a un monte annuo di 18 ore di permessi retribuiti per esigenze di carattere personale o familiare, con le seguenti caratteristiche: Fruibili anche in frazioni inferiori all’ora, purché dopo la prima ora. Non richiedono motivazione né documentazione giustificativa. Non incidono sul monte ferie e sono utili ai fini dell’anzianità di servizio. Non sono cumulabili, nella stessa giornata, con altri permessi, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 33 della Legge 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001. Per i dipendenti in regime di part-time, il monte ore è proporzionato alla durata della prestazione lavorativa. Rientrano in questa tipologia: Permessi ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992: Donazione di sangue o midollo osseo: Tutti i permessi sopra indicati sono validi ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità . In caso di lavoro a tempo parziale, il monte ore è riproporzionato. Alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati contro la violenza di genere è riconosciuto un congedo retribuito fino a 90 giorni lavorativi, fruibili entro 3 anni. La richiesta deve essere presentata con almeno 5 giorni di preavviso e corredata da idonea documentazione. Il trattamento economico è equiparato a quello previsto per il congedo di maternità . È possibile, su richiesta, ottenere trasferimenti o modifiche all’orario di lavoro per garantire maggiore tutela. Il dipendente ha diritto a 18 ore annue di permesso retribuito per sottoporsi a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. È obbligatorio presentare un’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria (pubblica o privata). I permessi possono essere fruiti sia su base oraria che giornaliera. Sono compatibili con le norme sul periodo di comporto. In caso di urgenze, la richiesta può essere inoltrata fino a 24 ore prima dell’orario di servizio previsto. Il dipendente può richiedere permessi orari, con obbligo di successivo recupero, previa autorizzazione del responsabile dell’unità operativa di appartenenza. La durata giornaliera dell’assenza non può superare la metà dell’orario di lavoro previsto, per un massimo di 36 ore annuali. La richiesta deve essere presentata con congruo anticipo, e comunque entro un’ora dall’inizio della giornata lavorativa, salvo comprovate urgenze.Articolo 50 – Permessi Giornalieri Retribuiti
I dipendenti hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti per:
Sono concessi 3 giorni consecutivi di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado, o del convivente come definito dalla Legge n. 76/2016. Il permesso deve essere fruito entro 7 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
In occasione del matrimonio o dell’unione civile, il dipendente ha diritto a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito, da fruire entro 45 giorni dalla data dell’evento. In casi eccezionali e documentati, è possibile concordarne la fruizione entro un massimo di 12 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative.Articolo 51 – Permessi Orari Retribuiti per Motivi Personali o Familiari
Articolo 52 – Permessi Previsti da Norme di Legge
Fino a 3 giorni mensili (oppure 18 ore) di permesso retribuito per l’assistenza a familiari con disabilità grave, secondo la programmazione mensile prevista.
Il dipendente ha diritto a permessi retribuiti, previo preavviso di almeno 3 giorni, salvo situazioni di urgenza.Articolo 53 – Congedi per Donne Vittime di Violenza di Genere
Articolo 54 – Permessi per Visite Mediche, Terapie e Diagnostica
Articolo 55 – Permessi Orari a Recupero
Gabriel, infermiere connesso












