



Art. 58 – Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità da causa di servizio Durante il periodo di assenza per infortunio sul lavoro, la retribuzione è corrisposta secondo le seguenti modalità : Per i primi 9 mesi: retribuzione fissa mensile intera, con esclusione di ogni emolumento accessorio comunque denominato; Per i successivi 3 mesi: il 90% della retribuzione; Per gli ulteriori 6 mesi: il 50% della retribuzione. Art. 59 – Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica Qualora il dipendente venga riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, l’eventuale inquadramento in un’area inferiore assume carattere transitorio. In tal caso, il posto precedentemente occupato dal dipendente resta indisponibile ai fini della copertura dello stesso. La riassegnazione del dipendente alle mansioni originarie avviene al termine del periodo indicato dall’organo collegiale competente, ritenuto congruo per il recupero della piena idoneità psico-fisica. In caso di assegnazione temporanea a un profilo inferiore, il dipendente conserva il trattamento economico più favorevole relativo al profilo di provenienza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della Legge 12 marzo 1999, n. 68. A decorrere dal nuovo inquadramento, il dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo livello economico, senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di infermità derivanti da causa di servizio. Gabriel, infermiere connessoIn caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’ abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. L’assenza per infortunio è retribuita:












