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Pausa pranzo e buoni pasto

2025-08-13 18:45

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Infermieri connessi, buono-pasto, mensa, 6-ore,

Pausa pranzo e buoni pasto

La Corte di Cassazione, in più pronuncia...

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La pausa pranzo è un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori dal D.Lgs. n. 66/2003, che prevede un tempo minimo di 10 minuti per chi svolge un orario di lavoro giornaliero superiore a sei ore.

Il nostro CCNL Sanità 2019/2021, Art. 43, comma 4) stabilisce che:

    • Se la prestazione giornaliera eccede le sei ore, il personale non in turno ha diritto ad una pausa di almeno 30 minuti per recuperare le energie e consumare il pasto.
    • La durata e la collocazione della pausa sono definite in base alla tipologia di orario, alla disponibilità di servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi e alle caratteristiche del territorio.
    • È prevista una maggiore flessibilità per categorie particolari, come genitori con figli minori di 12 anni, dipendenti in situazione di svantaggio sociale o familiare, o volontari secondo le norme vigenti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021, ha stabilito che, nel comparto sanità, il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo spetta per ogni turno di lavoro superiore alle sei ore. La Corte ha evidenziato che tale diritto è strettamente connesso alla pausa giornaliera prevista dal D.Lgs. 66/2003, e che il pasto, o il relativo beneficio economico, è funzionale al recupero delle energie psicofisiche necessarie per proseguire l’attività lavorativa.

La Circolare n. 8/2005 precisa che:
"I periodi di pausa, stante la definizione di orario di lavoro, non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata. I periodi di pausa non sono retribuiti, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi."
Ciò significa che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, la pausa non è retribuita, anche se resta obbligatoria quando l’orario supera le sei ore.

Nexsus propone di consentire il cumulo dei buoni mensa, così da permetterne l’utilizzo per spese anche diverse dalla consumazione del pasto in orario di lavoro.
Vantaggi della proposta:

    • Maggiore flessibilità: utilizzo in momenti e luoghi scelti dal dipendente.
    • Sostegno al reddito familiare: possibilità di acquistare generi alimentari.
    • Risparmio aziendale: utilizzo di buoni in alternativa al servizio mensa, spesso più costoso.
    • Maggiore equità: tutela di chi, per motivi di orario o turnistica, non può usufruire della mensa aziendale.

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano, il buono pasto non spetta se il datore di lavoro garantisce un servizio mensa accessibile. Tuttavia, il datore può organizzare più sistemi in parallelo (mensa per alcuni, buoni pasto per altri) in base alle esigenze organizzative.

La Corte di Cassazione, in più pronuncia (ad esempio n. 9206/2023 e n. 3524/2022), ha ribadito che il buono pasto non è una retribuzione, ma un beneficio assistenziale finalizzato a conciliare esigenze lavorative e personali, salvaguardando la salute del lavoratore.

Nel comparto sanità, la pausa pranzo e l’accesso equo a mensa o buoni pasto sono non solo un diritto sancito dalla legge, ma anche una necessità concreta per garantire benessere, sicurezza e qualità del lavoro.

L’adozione di soluzioni flessibili, come il cumulo dei buoni pasto, potrebbe migliorare l’equità tra lavoratori e ottimizzare l’organizzazione aziendale, conciliando salute, efficienza e sostenibilità economica. 

Ci sono ancora troppe aziende che non rispettano la normativa.
Se anche nella tua realtà lavorativa accade, segnala tutto a Nexsus, la prima associazione sindacale solo infermieri.
nexsus@infermiericonnessi.it – Info e iscrizioni WhatsApp 334 332 3420

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