

La mobilità rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori, favorire l'equilibrio tra vita privata e professionale e ottimizzare l'organizzazione dei servizi sanitari. Eppure, in Italia, questo diritto incontra spesso ostacoli burocratici, contrattuali e, talvolta, ideologici. A differenza di altre professioni, per gli infermieri e altri professionisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), cambiare sede o avvicinarsi ai propri affetti non è sempre un percorso semplice. Nel contesto del pubblico impiego, esistono diverse forme di mobilità: Mobilità interna: il trasferimento avviene all’interno della stessa azienda sanitaria. Mobilità esterna: il dipendente si trasferisce verso un'altra azienda o ente del SSN. Mobilità d’ufficio: disposta unilateralmente dall’amministrazione per esigenze organizzative, sempre nel rispetto delle norme contrattuali. Mobilità volontaria ordinaria L'articolo 63 del CCNL Sanità 2019-2021 disciplina la mobilità volontaria tra enti del comparto. Ogni azienda deve pubblicare annualmente un bando, disponibile sul proprio sito istituzionale, indicando: I profili professionali ricercati; I requisiti richiesti, tra cui esperienza e competenze; I criteri di valutazione; Le modalità di partecipazione, aperte a tutti i dipendenti del comparto in possesso dei requisiti. Alcuni punti fondamentali: La mobilità non comporta novazione del contratto di lavoro. Il fascicolo personale del dipendente segue lo stesso nella nuova sede. È possibile candidarsi senza l’assenso preventivo dell’ente di appartenenza, che però dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fornendo eventuale motivazione del diniego. Hanno priorità i dipendenti con: - esigenze di salute (proprie o di familiari), legge 104 - figli minori sotto i tre anni o disabili, Vi sono anche dei vincoli contrattuali: i vincoli quinquennali Un tema molto discusso riguarda il blocco di 5 anni previsto per i vincitori di concorso. L’articolo 14-bis della legge 26/2019 stabilisce che essi devono rimanere nella sede di prima destinazione per almeno un quinquennio. Si tratta di una norma fortemente contestata, in quanto incide sulla libertà personale e familiare del lavoratore, ponendosi in potenziale contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela della famiglia. La mobilità compensativa La mobilità per compensazione consente lo scambio tra due dipendenti appartenenti a enti diversi ma con lo stesso profilo professionale e inquadramento, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.C.M. 325/1988. Questa forma di mobilità: - non ha limiti temporali (può essere attivata anche prima dei 5 anni, anche se molte aziende ci provano a dire no) - non comporta oneri per l’amministrazione, - è vantaggiosa per entrambi i dipendenti e per l’organizzazione. In caso di diniego da parte dell’azienda, la giurisprudenza è intervenuta in difesa dei lavoratori: "In assenza di validi e documentati motivi per negare il consenso, il trasferimento deve essere concesso" (Tribunale di Agrigento, sent. 26 marzo 2004). Mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 Un'altra possibilità è rappresentata dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, che permette passaggi diretti tra amministrazioni diverse, per il vincitore di concorso in un azienda verso un’altra, qualora l'ente ricevente non abbia graduatorie attive per il profilo in questione. È uno strumento sottoutilizzato ma valido per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di personale. Vincoli post-formazione Secondo il CCNL Sanità, i dipendenti che abbiano partecipato a corsi di formazione di durata superiore all’anno finanziati dall’azienda (specializzazioni, master, corsi manageriali) non possono richiedere mobilità volontaria prima di due anni dal completamento del percorso formativo, salvo gravi motivi. Le priorità e le tutele Non tutti sanno che il personale con figli minori di 3 anni o con familiari disabili ai sensi della Legge 104 gode di una corsia preferenziale nella mobilità, come previsto dal CCNL e dalla normativa vigente. Questa previsione dovrebbe essere valorizzata, non ostacolata. La realtà dei fatti Tuttavia, nella pratica, molte aziende ostacolano la mobilità con cavilli burocratici, rifiuti arbitrari o interpretazioni rigide dei regolamenti. In alcuni casi, i dipendenti si sentono prigionieri di un sistema che disincentiva il benessere lavorativo e ostacola la conciliazione con la vita familiare. È necessario un cambio di paradigma culturale: la mobilità deve essere vista non come una minaccia alla stabilità delle aziende, ma come un opportunità per motivare il personale, ridurre il burnout e migliorare la qualità dei servizi. Il ruolo dei sindacati Sindacati realmente rappresentativi della categoria, come Nexsus, si oppongono fermamente a clausole vessatorie e vincoli temporali ingiustificati. Altri sindacati, purtroppo, hanno invece accettato accordi che limitano fortemente la libertà di scelta degli infermieri. Conclusioni Per rendere la professione infermieristica più attrattiva è fondamentale: rimuovere i blocchi alla mobilità, potenziare i cambi compensativi, introdurre meccanismi trasparenti e veloci per la gestione delle domande, creare ambienti di lavoro sereni e collaborativi. Oltre a rivedere stipendi, indennità e diritti mancati, chiaramente. Un infermiere sereno è un infermiere che cura meglio. E un sistema sanitario che tutela chi cura è un sistema più giusto, più efficace, più umano.






